Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni. Resta del pari ferma la facolta' dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facolta' sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art2 · fonte del testo

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