Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente art. 12, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno e' calcolato tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed e' riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art16 · fonte del testo

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