A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonche' estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione e' data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito. Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto. Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art19 · fonte del testo

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