Art. 9 — Norme per la tutela dell'ambiente

Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attivita' minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attivita' di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validita' del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonche' le modalita' di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilita', a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

Testo vigente dal 7 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;221~art9 · fonte del testo

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