Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art9 · fonte del testo

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