L'art. 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Nell'appello di cui all'art. 1 gli studenti non potranno sostenere piu' di due esami di profitto, oltre a quello di laurea o di diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso ai sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e agli studenti iscritti fino a tutto l'anno 1953-54. Potranno essere ripetuti anche esami antecedentemente sostenuti con esito negativo nella stessa sessione autunnale, purche' non si tratti di esami falliti anche nella precedente sessione estiva. Gli esami sostenuti favorevolmente nell'appello predetto sono validi ai fini del superamento delle limitazioni previste per il passaggio ad anni di corso successivi".

Testo vigente dal 16 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-01;34~art2 · fonte del testo

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