L'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attivita' alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati e' fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art4 · fonte del testo

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