L'articolo 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, e' sostituito dal seguente: "Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesse alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale seconde caso e' ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa. I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalita' aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda. I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalita' aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario".

Testo vigente dal 14 luglio 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art13 · fonte del testo

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