In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento puo', subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennita' offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art2 · fonte del testo

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