I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a piu' riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purche' non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo. Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta. Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti. La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina e' formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parita' di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa e' approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'assegnazione e' fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Testo vigente dal 26 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;239~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari