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Miscellanea
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti
Legge 27 ottobre 1950, n. 1109
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento)
- Aggiornato al
- 24 gennaio 1951
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I…
- Art. 2E' consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la…
- Art. 3La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo…
- Art. 4La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti…
- Art. 5La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese…
- Art. 6La concessione della importazione temporanea del rum per la fabbricazione di vermut…
- Art. 7E' revocata la concessione della importazione temporanea dei rottami di ferro e di…
- Art. 8E' consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole…
- Art. 9Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il…
- Art. 10I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti…
- Art. 11La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
