La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, gia' estesa con l'art. 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.

Testo vigente dal 19 giugno 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-19;334~art3 · fonte del testo

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