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Miscellanea
Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti
Legge 11 marzo 1953, n. 207
Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento)
- Aggiornato al
- 14 aprile 1953
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 8
- Art. 1E' consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di…
- Art. 2Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato…
- Art. 3Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute…
- Art. 4Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1…
- Art. 5La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per…
- Art. 6Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il…
- Art. 7Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da…
- Art. 8E' ripristinata, con validita' fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione…
