La concessione d'importazione temporanea del ferro in lamiere, spranghe e verghe per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi ed altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere, prevista alla tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, viene estesa ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, per analoghe costruzioni.

Testo vigente dal 25 marzo 1957

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-02-26;95~art4 · fonte del testo

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