Sono concesse, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, l'importazione temporanea di:

  • a)materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) ed apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e reportages speciali;
  • b)nastri magnetici (non piu' di mille metri per ogni spedizione), occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America. La riesportazione dei materiali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovra' avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.

Testo vigente dal 29 aprile 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-22;240~art6 · fonte del testo

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