Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in materia di attivita' trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalita':

  • a)il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
  • b)una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
  • c)condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
  • d)lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
  • a)i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;
  • b)i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;
  • c)le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
  • d)le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
  • e)le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
  • f)le norme per la qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.

Testo vigente dal 27 ottobre 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-10-21;219~art1 · fonte del testo

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