Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi. Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di livello non inferiore al settimo. All'attivita' di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Testo vigente dal 10 dicembre 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-07;818~art16 · fonte del testo

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