Il professore ufficiale, puo', in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facolta' o scuola, che l'assistente ordinario cessi dallo ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato. La proposta di cessazione non puo' essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente. In nessun caso potra' proporsi la cessazione dallo ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera, docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra. La deliberazione della Facolta' o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente puo' ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato accademico. Contro la deliberazione del Senato accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente puo', entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di facolta' o scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' intervenuto il parere medesimo. L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art9 · fonte del testo

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