Per le prestazioni di attivita' scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non piu' di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione e' corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

Testo vigente dal 18 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-04;517~art15 · fonte del testo

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