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Miscellanea
Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Legge 11 dicembre 1984, n. 839
- Aggiornato al
- 25 marzo 1989
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si…
- Art. 2Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro…
- Art. 3Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati…
- Art. 4A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del…
- Art. 5Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, l'ufficio…
- Art. 6Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la…
- Art. 7Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati…
- Art. 8Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o…
- Art. 9La Gazzetta Ufficiale pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici…
- Art. 10Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio…
- Art. 11L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piu' ampia e rapida diffusione…
- Art. 12Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo…
- Art. 13Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con…
- Art. 14Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo…
