Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278. I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Testo vigente dal 19 ottobre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-11;748~art2 · fonte del testo

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