I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalita' di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica. Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate e' consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonche' di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici. Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069, sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche gia' esistenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art11 · fonte del testo

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