[1]Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per la integrazione e l'attuazione della presente legge, la quale, salvo il disposto del primo comma dell'art. 9, andra' in vigore nel centottantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 aprile 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE

[2]Mussolini - Solmi - Ciano - Di Revel - Bottai - Cobolli-Gigli - Rossoni - Lantini

[3]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 7 luglio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-04-25;897~art11 · fonte del testo

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