Il numero delle promozioni stabilite dalla tabelle numero 1 allegata alla presente legge diventa operante a partire dall'anno 1965. Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 della legge 29 marzo 1956, n. 288, gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia. Per le promozioni degli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nere graduatorie di merito anzidette si osservano le norma precedentemente in vigore. Qualora al 31 dicembre 1965 non si raggiunga, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella, n. 1, il Ministro forma le vacanze ancora occorrenti, collocando in soprannumero agli organici, ai sensi del terzo e quarta comma del precedente articolo 37, gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Ove il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1 sia superiore al numero degli ufficiali gia' valutati e dichiarati idonei il Ministro ha facolta' di colmare tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante una valutazione suppletiva con i criteri stabiliti dall'articolo 65, comma secondo, della legge 29 marzo 1956, n. 288. Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dell'anno 1966, nonche' le operazioni preliminari ai fini delle valutazioni stesse, sono effettuate secondo le norme della presente legge. I quadri di avanzamento per l'anno 1966 saranno formati iscrivendo, con precedenza, sugli altri e nel rispettivo ordine, gli ufficiali compresi nelle graduatorie ed elenchi di cui al secondo comma e non promossi per mancanza di poeti.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art68 · fonte del testo

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