Art. 37 — Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni

Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'articolo 24, si applicano dal 1° novembre 1967.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari