Art. 31 — Contribuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge

I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'articolo 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art31 · fonte del testo

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