Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gia' liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art61 · fonte del testo

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