Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui e' sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono. Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'emissione. In ogni caso e' dovuta una somma; non inferiore allo importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo con i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora. Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme, sull'assicurazione stessa e' devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi; una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art11 · fonte del testo

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