Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per piu' di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso. Se l'assenza e' determinata da infermita' contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni e' elevato a 90 giorni. Agli allievi ufficiali, durante il corso, e' consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari