Art. 18 — Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo

Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Universita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art18 · fonte del testo

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