Art. 21 — Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie

Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avra' vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle universita'. Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se gia' in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno ad personam riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni familiari. Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verra' aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma. Fino alla data del 1 novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art21 · fonte del testo

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