Art. 17 — Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, risulti in possesso di una anzianita' di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianita' posseduta.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art17 · fonte del testo

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