Art. 13 — Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche

Il Ministro per la pubblica istruzione determinera', con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo. Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonche' degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sara' operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art13 · fonte del testo

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