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Miscellanea
Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi
Legge 14 luglio 1957, n. 594
- Aggiornato al
- 24 settembre 2015
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga…
- Art. 2Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un albo…
- Art. 3I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo professionale di cui al…
- Art. 4Le pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di…
- Art. 5Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle…
- Art. 6Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al…
- Art. 7I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli…
- Art. 8La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro…
- Art. 9ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1960, N. 778 Data a Roma, addi' 14 luglio 1957…
