L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 40› anno di eta'".

Testo vigente dal 31 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-27;25~art3 · fonte del testo

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