I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovra' comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

Testo vigente dal 29 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;177~art2 · fonte del testo

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