Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, per la vendita di materiali dichiarati fuori uso si applicano anche ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il limite di somma previsto dallo stesso articolo 20 e' raddoppiato. Le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, si applicano anche agli uffici lavori ed ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I limiti di somma previsti dallo stesso articolo 21 sono raddoppiati.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art32 · fonte del testo

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