Art. 1 — Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero

In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato". Il Comitato e' organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorita' locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attivita' svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorita' consolari, puo' rappresentare istanze della collettivita' italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorita' e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorita' locali sulle questioni di interesse della comunita' rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art1 · fonte del testo

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