Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato. I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.

Testo vigente dal 7 aprile 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art12 · fonte del testo

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