E' sospesa fino al 1 gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso. Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette istituite con l'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Resta ferma la facolta' di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa puo' essere esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.

Testo vigente dal 31 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-10;1469~art1 · fonte del testo

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