[1]Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2, previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell'articolo 2, le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragioni di eta', ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del Ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potesta' dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo uguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacita'.

[2]A tal fine il Ministro per la guerra ha facolta' di istituire uno o piu' reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati.

[3]Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimilati ai militari per gli effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto e' istituito.

[4]Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentive, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso da' immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.

Testo vigente dal 5 luglio 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art5 · fonte del testo

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