La raccolta dei funghi epigei e' vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

  • a)nelle riserve naturali integrali;
  • b)nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  • c)nelle aree specificamente interdette dall'autorita' forestale competente per motivi silvo-colturali;
  • d)in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. La raccolta e' altresi' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Testo vigente dal 13 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art6 · fonte del testo

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