Al fine di tutelare l'attivita' di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta e' consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici.

Testo vigente dal 13 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art3 · fonte del testo

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