E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1784~art1 · fonte del testo

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