Art. 11 — Certificazione sostitutiva e procedura di verifica

Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio' autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profili penali. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne' irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo' essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo' essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica competente puo' esercitare poteri sanzionatori.

Testo vigente dal 14 novembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180~art11 · fonte del testo

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