Il Ministro per il tesoro e' autorizzato altresi' a procedere, a decorrere dal 1 luglio 1950, al rimborso anticipato al valore nominale, di tutte le altre obbligazioni, pagabili in lire italiane, non sorteggiate, del Prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata maremmana. Il capitale delle obbligazioni che verranno rimborsate anticipatamente si prescrivera' con il decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilita', indicata nel precedente comma. Il termine di prescrizione stabilito nel precedente comma si applica altresi' al capitale delle obbligazioni estratte anteriormente al 1 luglio 1950, ma esso decorre da questa data, purche', a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

Testo vigente dal 27 aprile 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-25;166~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari