Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti. La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianita' stessa sia gia' maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art10 · fonte del testo

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