E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con le finalita' di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3. In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare. La gestione di tali titoli dovra' essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito. L'ammortamento dei suddetti titoli avra' inizio dal 1 gennaio 1981. Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari. Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma. Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalita' e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. Il relativo importo verra' iscritto nello stato di previsione, della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio. All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo e' versato al Tesoro dello Stato. I titoli, nonche' gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 28 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-28;784~art7 · fonte del testo

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