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Miscellanea
Norme per la repressione dell'attivita' fascista e dell'attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico
Legge 3 dicembre 1947, n. 1546
- Aggiornato al
- 8 luglio 1952
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma…
- Art. 2Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con…
- Art. 3Chiunque svolge attivita' fascista o attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto…
- Art. 4Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita' prevedute negli articoli precedenti…
- Art. 5Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'articolo 4 con alcuno dei delitti…
- Art. 6Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere…
- Art. 7Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e…
- Art. 8Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta…
- Art. 9Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e…
- Art. 10Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento…
- Art. 11La presente legge cessera' di aver vigore non appena saranno state rivedute le…
- Art. 12La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
