Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente e' stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini. Le attivita' di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale. Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalita' giuridica dell'ente medesimo. Gli enti di cui al presente articolo nonche' quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 13 agosto 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-11;449~art12 · fonte del testo

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